STORIA DEI CONTRATTI VERBALI AGROPASTORALI IN SARDEGNA
di Roberto Olianas


Premessa
La piccola attività agropastorale in molte parti della Sardegna risulta essere ancora oggi governata da norme non scritte mantenutesi pressoché intatte nel corso del tempo. Con queste vecchie usanze le parti regolano i loro rapporti per periodi di tempo determinati e sulla base di un semplice accordo verbale.

Ricchi di peculiarità e diversi da paese a paese, per durata oggetto e modalità di distribuzione dei proventi, gli effetti dei contratti iniziano tuttora a decorrere da precise date dell'anno che in genere vengono a coincidere con una festività od un'importante ricorrenza paesana. A Gergei, per esempio, l'anno del pastore inizia a decorrere il 15 di agosto "po Santa Maria" ossia per Santa Maria che è la festa dell'Assunta ancora oggi festeggiata con devozione. A Nurri invece termine ultimo per la conclusione degli accodi è l'8 di settembre mentre ad Orroli il 25/26 di settembre per S. Vincenzo.

Nonostante le evoluzioni legislative susseguitesi nel corso degli ultimi decenni rimangono comunque vive e radicate nel territorio tradizioni ed usi secondo i quali l'accordo si raggiunge con una sola stretta di mano.

Le figure contrattuali che di seguito verranno descritte sono solo alcune fra quelle ancora oggi maggiormente utilizzate in talune parti della Sardegna centrale e si riferiscono all'esercizio dell'impresa agricola in forma associata ed a forme di lavoro subordinato.

I contratti più diffusi
Per l'allevamento del bestiame (non solo ovino e caprino ma anche bovino e suino) si praticano prevalentemente due specie di soccida, denominate "Cumoni" e "Ladus de fruttu". La soccida è un contratto in base al quale due soggetti (detti, rispettivamente, soccidante e soccidario) si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame medesimo e gli altri prodotti e utili che ne derivano.

Nel contratto di "Cumoni", il soccidario ha diritto alla metà dei prodotti, degli accrescimenti e del bestiame esistente alla fine del rapporto; nel contratto di "Ladus de fruttu", il soccidario ha diritto soltanto alla metà dei prodotti. Si pratica anche un terzo tipo di contratto associativo, detto "a cumpangius", in forza del quale due o più allevatori uniscono il rispettivo bestiame allo scopo di allevarlo e di custodirlo in comune.

La durata è pluriennale per il contratto di "Cumoni", annuale per i contratti di "Ladus de fruttu" e di "Cumpangius".


"Cumoni"
Questo contratto si stipula prevalentemente in maniera verbale e gli effetti iniziano a decorrere in periodi diversi che cambiano a seconda dei paesi e coincidono generalmente con un' importante festa religiosa.

Si conoscono in realtà diversi tipi di "cumoni" che trovano applicazione in zone diverse e si distinguono soprattutto per il diverso apporto di ciascuno dei partecipanti.

I) Secondo un primo sottotipo di contratto il soccidante conferisce tutto il bestiame ed al soccidario (detto cumonajru) sta a carico la custodia, il pascolo e le eventuali cure. In genere tutte le spese sono divise in parti uguali.

Durante l'esecuzione del contratto, che in genere ha durata di tre anni per gli ovini e per i caprini e di cinque anni per i bovini, i frutti si dividono a metà fra i contraenti. I capi da scartare si vendono ed il ricavato si divide a metà. Alla scadenza del contratto soccidante e soccidario provvedono a dividere in parti uguali gli aumenti di capitale consistenti nel numero di capi nuovi nati.

II) Secondo altro sottotipo di contratto il soccidante conferisce il bestiame ed i pascoli mentre il soccidario deve provvedere alla custodia ed a tutte le cure inerenti all'allevamento. Dai frutti si preleva quanto necessario per pagare il prezzo dei pascoli, della custodia e del capitale del bestiame. Una volta pagato il bestiame questo rimane di proprietà comune e, alla fine del contratto viene diviso in parti uguali fra i contraenti.

III) Un terzo sottotipo prevede invece che il bestiame venga conferito tutto dal soccidante o soltanto in parte a seconda del numero di anni per cui viene stipulato il contratto. Così accade che in alcuni paesi il soccidante conferisce tutto il bestiame se il contratto viene stipulato per cinque anni, due terzi se per tre anni.

IV) Altro sottotipo ancora, della durata di cinque anni, prevede invece che il soccidante conferisca tutto il bestiame, la metà del pascolo, la metà di spese di vaccino ed altri eventuali oneri. È altresì a carico del medesimo contraente la spesa per la custodia del bestiame, la metà delle spese sostenute per procurare il pascolo e la metà delle spese di vaccino. I frutti vengono divisi in parti uguali tra i contraenti così come - alla scadenza del contratto - gli aumenti e il capitale.

V) Secondo altro sottotipo ancora, della durata di tre anni, il soccidante conferisce due terzi del bestiame mentre l'altro terzo è a carico del soccidario che è anche tenuto alla custodia. Le spese di pascolo e le spese sostenute per i vaccini vengono divise in parti uguali. In parti uguali vengono anche divisi i frutti (latte e agnelli) mentre i capi da scartare e gli aumenti di capitale alla scadenza del contratto sono divisi a metà.

In ogni forma di "cumoni" il soccidario è sempre tenuto alla custodia e risponde anche delle perdite che non dipendono da caso fortuito o forza maggiore: egli, generalmente, deve dimostrare l'eventuale morte del bestiame esibendo al soccidante la pelle o almeno le orecchie dell'animale morto. Nel lobo è infatti indicato un segno di riconoscimento che varia da comune a comune e/o da proprietario a proprietario ("su sinnu").

Come si è detto, alla fine del rapporto contrattuale generalmente il capitale rappresentato dal bestiame conferito viene diviso in parti uguali fra i contraenti, tuttavia non mancano casi in cui nella ripartizione vengono dati due terzi o addirittura tre quarti al soccidante ed il resto al soccidario. Quest'ultimo in altri casi ancora ha diritto alla metà del capitale solo se il contratto è stato stipulato per un determinato numero di anni.


"Ladus de fruttu"
Il tipo di soccida denominato "ladus de fruttu" si stipula in special modo verbalmente per un solo anno nelle medesime date nelle quali vengono stipulati i contratti di "cumoi". Con questo contratto il soccidante conferisce il bestiame e metà del pascolo, delle tasse, dei vaccini ed in genere di tutte le spese. Il soccidario provvede invece alla custodia, alla mungitura ed in genere a tutti i lavori occorrenti per l'allevamento conferendo altresì metà del pascolo, metà del costo dei vaccini e metà delle tasse che dovranno essere pagate.

Il soccidario è tenuto ad allevare il bestiame con cura e risponde dei danni che non derivino da caso fortuito o forza maggiore.

Tutti i frutti e proventi derivanti dalla gestione vengono divisi in parti uguali fra i contraenti ma il capitale rimane interamente di proprietà del soccidante.


"A cumpangius."

Nel contratto detto "a cumpangius" ciascuno dei soci concorre alle spese per il pascolo e per l'allevamento in rapporto al numero dei capi conferiti. Gli obblighi relativi al governo ed alla custodia del bestiame si ripartiscono nella stessa proporzione. A ciascun socio spettano, normalmente, i prodotti dei propri capi. Talvolta, i prodotti si dividono in rapporto al numero dei capi conferiti


"Affitto di bestiame"
Il contratto di affitto di bestiame da reddito, che sta gradualmente scomparendo, assume diverse denominazioni a seconda delle zone e dei comuni: "a cuntrattu", "arrendu", "po pesai is angionis".

Viene praticato generalmente per gli ovini, ma in certe zone è in uso anche per i bovini. Il contratto si stipula verbalmente per un anno, e raramente per un termine più lungo, nello stesso periodo in cui sono stipulati i contratti di soccida.

Il prezzo è stabilito per gli ovini, normalmente, in natura. Può consistere in un dato numero di agnelle allevate in proporzione alle pecore matricine date in affitto, ovvero in latte o in formaggio. Talvolta il prezzo viene stabilito in danaro.

Per le pecore non figliate il pastore ha diritto ad un capo per ogni quattro. Quando le pecore sono affidate per l'allevamento degli agnelli, al proprietario spettano in genere sette agnelli per ogni dieci pecore e circa 40 litri di latte per ogni pecora. Il pastore ha diritto agli altri agnelli, alla rimanente produzione di latte ed alla lana. Per le pecore non figliate il proprietario deve fornire il pascolo necessario e versare un compenso per la conduzione.


"A custodia"
Nel contratto "a custodia" detto anche "a paga", sempre più raro, il pastore ha l'obbligo di custodire, mungere il bestiame affidatogli, nonché di lavorare i relativi prodotti, per un corrispettivo in danaro ragguagliato a capo.

Il contratto concerne qualunque tipo di bestiame. Viene stipulato per un anno, verbalmente, nelle stesse date in cui si stipulano gli altri contratti di allevamento. Il pastore è tenuto alla custodia secondo diligenza e risponde degli smarrimenti e dei danni.


Lavoro subordinato
Mentre in passato il salario dei pastori era corrisposto prevalentemente in natura (oltre ad una piccola somma di danaro, un certo numero di pecore matricine i relativi frutti, un paio di scarpe, una coperta di orbace, il vitto, ovvero, in luogo del vitto, un quantitativo di grano, di legumi, di olio, di legna da ardere), attualmente, per effetto della regolamentazione collettiva dei rapporti di lavoro, i pastori percepiscono una retribuzione in danaro, secondo le tariffe sindacali, integrata a volte da prestazioni accessorie in natura, che variano secondo i comuni. Quando vengono assegnate come integrazione del salario, le pecore sono designate all'inizio del periodo di mungitura, ma il relativo bollettino di trapasso della proprietà viene consegnato solo alla fine del rapporto.

Il pastore ha diritto di immettere nel gregge del datore di lavoro un certo numero di capi, già di sua proprietà, variabile da comune a comune.

Talvolta il pastore è tenuto a pagare il pascolo per le pecore di sua proprietà immesse nel gregge mentre in ogni caso è tenuto a custodire con ogni cura il bestiame affidatogli, ad informare il datore di lavoro delle eventuali perdite e ad esibirgli le pelli dei capi morti. Non risponde delle perdite dipendenti da caso fortuito o da forza maggiore.

Stanno a carico del datore di lavoro i danni cagionati dal bestiame durante il transito e lungo i confini dei terreni ove pascola (c.d. dannusu de oru). I danni dipendenti da difetto di custodia sono a carico del pastore.